In diritto penale, le “lesioni personali”, rappresentano un delitto previsto all’art. 582 del codice penale e riguarda tutti coloro che cagionino a un soggetto terzo una lesione personale, dalla cui ne derivi poi una malattia fisica o mentale. Non può invece essere persa da chi già l’aveva in precedenza https://avvocato-penale-associazi40515.oblogation.com/29190127/top-condannato-per-omicidio-stradale-secrets